Art. 28 — Modifiche al programma di lavoro

1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione per l'approvazione. 2. Qualora il nuovo programma comporti rilevanti variazioni allo stu- dio di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 4 della legge, il titolare e' tenuto ad adeguare la documentazione gia' precedentemente presentata che sara' trasmessa alle Amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. 3. Il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non viene computato nella durata complessiva del permesso.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art28 · fonte del testo