1. Alla domanda di concessione di coltivazione devono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)la certificazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a);
  • b)due esemplari, firmati e bollati, dei fogli di cui all'art. 39;
  • c)un esemplare degli stessi fogli, privo di qualsiasi indicazione e piegatura, per la compilazione, a cura dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, della planimetria da pubblicare nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia insieme ad un estratto della domanda di concessione.
  • d)il programma dei lavori, in triplice copia, in carta legale, ciascuno corredato da una relazione tecnica;
  • e)la relazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g);
  • f)lo studio di cui all'art. 11, comma 1, della legge in 5 copie, di cui una bollata, unitamente ad una copia per ciascuna regione e comune interessati dall'area richiesta. 2. Qualora la concessione di coltivazione sia richiesta da piu' soggetti in contitolarita', ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge, nell'istanza che deve essere presentata dal rappresentante unico e sottoscritta dagli altri contitolari, devono essere indicate le quote di partecipazione di ciascun richiedente. I documenti di cui ai punti d) ed f) del comma 1 devono essere sottoscritti da tutti i richiedenti. 3. Il richiedente e' dispensato dal produrre i documenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera g), qualora sia gia' titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione nel settore geotermico, ovvero li abbia gia' inviati a corredo di precedenti domande. Nei casi suddetti il richiedente deve farne esplicita menzione.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art34 · fonte del testo