Art. 3 — Comunicazioni allo straniero

Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui al comma 3 o quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto. (( Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. )) Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito da un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ((e successive modificazioni,))ed e' avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

Testo vigente dal 25 febbraio 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18766/2026

    9 giugno 2026

    In tema di convalida di misure alternative al trattenimento, in virtù del combinato disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 394 del 1999, il giudice di pace competente per la convalida deve nominare un difensore d'ufficio se l'interessato non risulta già assistito da difensore di fiducia, in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa tramite la presentazione di memorie e documenti, avuto riguardo al termine di 48 ore previsto per la convalida.

    Art. 3 · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di giugno 2026, p. 38

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 197/2008

    Questione inammissibile
    6 giugno 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a ), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, Cost., laddove prevede che, nel caso in cui il destinatario del decreto di espulsione non comprenda la lingua italiana, questo sia accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, per la indisponibilità di interprete di lingua nota allo straniero, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. La norma denunciata, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.

    Art. 3 Regolamento · Art. 1 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Regolamento · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a ), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione. La norma denunciata, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratta al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.

    Art. 3 Regolamento · Art. 1 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Regolamento · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1999 al 25 febbraio 2005. 29 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiornotolto: .aggiunto: , la revoca od il rifiuto della carta di soggiornotolto: , sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivatoaggiunto: , contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua tolto: Italiana aggiunto: italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibiletolto: , o aggiunto: o, se cio' non e' possibile aggiunto: per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue tolto: Inglese aggiunto: inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. tolto: Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso e la sintesi del provvedimento puo' essere effettuata a richiesta, anche in arabo. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo … patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217aggiunto: , e successive modificazioni,ed e' avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394~art3 · fonte del testo