Art. 3 — Comunicazioni allo straniero

All'articolo 3 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.»;
  • b)al comma 4, dopo le parole: «legge 30 luglio 1990, n. 217,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Testo vigente dal 10 febbraio 2005

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 197/2008

    Questione inammissibile
    6 giugno 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a ), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, Cost., laddove prevede che, nel caso in cui il destinatario del decreto di espulsione non comprenda la lingua italiana, questo sia accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, per la indisponibilità di interprete di lingua nota allo straniero, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. La norma denunciata, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratta al giudizio di legittimità costituzionale.

    Art. 3 Regolamento · Art. 1 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Regolamento · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/2007

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a ), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione. La norma denunciata, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratta al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.

    Art. 3 Regolamento · Art. 1 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 Regolamento · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334~art3 · fonte del testo