[1]A decorrere dal 1 dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

[2]TABELLA I - INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE FASCE DI GRADI PER RUOLI

[3]N.

[4]UFFICIALI

[5]MARESCIALLI

[6]SERGENTI

[7]VOLONTARI in SPE

[8]MISURE MENSILI LORDE

[9]I

[10]Ten. Col. + 29

[11]780.000

[12]II

[13]Ten. Col. + 25

[14]720.000

[15]III

[16]Ten. Col. Magg + 25 Cap.+ 29 Ten.+ 29

[17]Aiut.+29

[18]665.000

[19]IV

[20]Magg. Cap.+25 Ten.+25

[21]Aiut.+25

[22]645.000

[23]V

[24]Cap. Ten.+15

[25]Aiutante M.llo Ca.+25

[26]580.000

[27]VI

[28]M.llo Capo

[29]S.M. Capo

[30]540.000

[31]VII

[32]M.llo Ord.+15

[33]500.000

[34]VIII

[35]M.llo Ord.+10

[36]460.000

[37]IX

[38]S.M.+15

[39]C.M.C.S.

[40]445.000

[41]X

[42]Ten. + 2

[43]400.000

[44]XI

[45]M.llo Ord.

[46]C.M. Scelto

[47]350.000

[48]XII

[49]Ten.

[50]320.000

[51]XIII

[52]S. Ten.+2

[53]M.llo+5

[54]S.M.

[55]C.M. Capo

[56]288.000

[57]XIV

[58]S. Ten.

[59]M.llo

[60]260.000

[61]XV

[62]Serg.

[63]220.000

[64]XVI

[65]I Cap. Magg.

[66]200.000 Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.4 A decorrere dal 1 dicembre 1995, sono soppresse le note a)

[67]e b)

[68]alla tabella I, c)

[69]alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 10, ed alla tabella IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle stesse percentuali previste per ufficiali e sottufficiali. Le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II e III della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle percentuali previste per i gradi nella II fascia delle tabelle stesse. Le indennita' ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono determinate nelle misure percentuali previste dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali. Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma 1, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennita' ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 11, 15 e 16, nonche' dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate con riferimento alla misura della indennita' di impiego operativo di base prevista dal comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia. 3 A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' soppressa. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo. Tale differenza, che non e' pensionabile, e' riassorbita dagli incrementi delle indennita' di impiego operativo, di cui e', comunque, destinatario successivamente al 1 dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico. Le misure delle indennita' di impiego operativo e delle indennita' supplementari stabilite dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, in misura fissa, continuano ad essere corrisposte negli importi previsti dalla legge stessa. L'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, e' impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennita' non e' corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L. 24 dicembre 2003, n. 350

4

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 72) che "L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255".

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1999 al 1 gennaio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2003, n. 350

    La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 72) che "L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394~art5 · fonte del testo