Previa valutazione del superiore gerarchico, puo' essere concesso al personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al superiore gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, (( la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.))

Testo vigente dal 12 ottobre 1995

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Che cosa è cambiato dal 12 ottobre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1995 al 12 ottobre 1995. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene tolto: proporzonalmente aggiunto: proporzionalmente decurtata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;394~art15 · fonte del testo