Art. 9 — Concorso tra le Forze di polizia
Per specifiche esigenze di servizio, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, il segretario generale o l'autorita' civile da questo delegata puo' disporre il concorso dei ((Corazzieri)) con le forze di polizia di cui all'art. 5 nell'espletamento dei servizi esterni di protezione e sicurezza di loro competenza primaria, nonche' il concorso dell'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e del nucleo presidenziale Carabinieri nell'espletamento dei servizi interni di protezione e sicurezza di competenza del reggimento ((Corazzieri)) a norma dell'art. 7, comma 2. Per esigenze particolari, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed al nucleo presidenziale Carabinieri, su richiesta del segretario generale, previa proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, possono essere temporaneamente assegnati, dalle amministrazioni civili e militari competenti, altre unita' delle rispettive forze di polizia. Per lo svolgimento di compiti specifici la Sovraintendenza centrale puo' avvalersi inoltre del concorso di reparti ed unita' di altre forze di polizia, diverse da quelle di cui all'art. 5, previste dall'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121. La relativa richiesta, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, e' rivolta al Ministro competente dal Ministro dell'interno, di intesa con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.
Testo vigente dal 28 aprile 2012
