La Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3 espleta i servizi di protezione e sicurezza degli ex Presidenti della Repubblica e delle loro famiglie e residenze, sia in territorio nazionale che al di fuori di esso. Spetta inoltre alla Sovraintendenza centrale espletare o concorrere ad espletare, quando ne sia espressamente incaricata dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, d'intesa con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, i servizi di protezione e sicurezza nei confronti delle autorita' e personalita' estere ospiti del Presidente della Repubblica, nelle forme e nei limiti previsti in generale per l'espletamento dei propri servizi e salva la competenza generale prevista dall'art. 1.

Testo vigente dal 12 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-28;39~art8 · fonte del testo