Art. 5 — Forze di polizia
Nell'ambito della Sovraintendenza centrale, ferme restando le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonche' le dipendenze generali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, e per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono inquadrati per l'impiego l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri. Essi dipendono dalla direzione della Sovraintendenza centrale per quanto ha tratto ai particolari compiti per cui sono istituiti, in conformita' alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti e nel comma 2. Oltre all'espletamento degli speciali servizi ad essi affidati dal presente regolamento e per i quali sono specificamente istituiti, l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri hanno compiti, secondo le leggi, i regolamenti e le speciali disposizioni delle amministrazioni di appartenenza e salvo quanto stabilito dal presente regolamento, di inquadramento, disciplina ed amministrazione, rispettivamente, del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in servizio nella Sovraintendenza centrale, nonche' compiti di addestramento, salve le competenze di pianificazione, coordinamento e sovraintendenza della direzione, ai fini di omogeneita' ed unicita' della capacita' tecnica di impiego unitario di tutte le Forze di polizia nell'espletamento delle speciali attivita' e nel compimento delle speciali operazioni loro affidate.
Testo vigente dal 12 febbraio 1991
