Art. 14 — Ufficio relazioni con il pubblico
E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico con i seguenti compiti:
- a)servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- b)all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- c)alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento sono definiti con regolamento interno.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
