Art. 12 — Uffici centrali e periferici

L'Ente e' organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalita' fissate nel regolamento di organizzazione. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresi' all'Ente le norme in materia di infrastrutture e trasporti.

Testo vigente dal 27 ottobre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389~art12 · fonte del testo