Art. 12 — Uffici centrali e periferici
L'Ente e' organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalita' fissate nel regolamento di organizzazione. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresi' all'Ente le norme in materia di infrastrutture e trasporti.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
