Art. 13 — Controlli interni
E' istituito un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il perseguimento, tra l'altro, delle seguenti finalita':
- a)accertamento della rispondenza dei risultati dell'attivita' dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente, costi, modi e tempi;
- b)vigilanza sull'attivita' delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonche' sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- c)segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni;
- d)cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi. Con regolamento interno si provvede a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del predetto ufficio.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
