Art. 57 — Tipologia e finalità dell'istituto
L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto a raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. Dalla data del 1› gennaio 1990 per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. L'attivazione dell'istituto e' obbligatoria e subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
- a)deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;
- b)la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi: miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto; riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera; economie realizzate dall'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna; potenziamento delle attivita' di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro; miglioramento di altri eventuali indici di produttivita', oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale; pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da garantire maggiori spazi di prestazione di servizi all'utenza ed un minore ricorso alle prestazioni di specialistica convenzionata esterna; potenziamento degli interventi di assistenza sociale nelle aree del disagio sociale, dell'emarginazione e nella attivita' di recupero delle tossicodipendenze;
- c)deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale ed oraria delle prestazioni utilizzando le attivita' rese in plus- orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori) e nei presidi multizonali;
- d)deve attivarsi un modello di assistenza infermieristica che, nel quadro di valorizzazione della specifica professionalita', consenta, anche attraverso l'adozione di una cartella di assistenza infermieristica, un progressivo miglioramento delle prestazioni al cittadino;
- e)devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti deospedalizzanti e le attivita' di ospedale diurno. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. Il processo e' cosi' articolato:
- a)incentivazione ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
- b)produttivita' "per obiettivi". In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
