L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto a raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. Dalla data del 1› gennaio 1990 per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. L'attivazione dell'istituto e' obbligatoria e subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:

  • a)deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in relazione alla consistenza dei posti di organico coperti;
  • b)la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi: miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto; riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera; economie realizzate dall'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna; potenziamento delle attivita' di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro; miglioramento di altri eventuali indici di produttivita', oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale; pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da garantire maggiori spazi di prestazione di servizi all'utenza ed un minore ricorso alle prestazioni di specialistica convenzionata esterna; potenziamento degli interventi di assistenza sociale nelle aree del disagio sociale, dell'emarginazione e nella attivita' di recupero delle tossicodipendenze;
  • c)deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale ed oraria delle prestazioni utilizzando le attivita' rese in plus- orario, oltre che nella sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori) e nei presidi multizonali;
  • d)deve attivarsi un modello di assistenza infermieristica che, nel quadro di valorizzazione della specifica professionalita', consenta, anche attraverso l'adozione di una cartella di assistenza infermieristica, un progressivo miglioramento delle prestazioni al cittadino;
  • e)devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti deospedalizzanti e le attivita' di ospedale diurno. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. Il processo e' cosi' articolato:
  • a)incentivazione ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
  • b)produttivita' "per obiettivi". In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1990

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3100/2026

    12 febbraio 2026

    In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001).

    Art. 57 · Art. 2909 c.c. · Art. 40 TU pubblico impiego · Art. 45 TU pubblico impiego

    Rassegna di febbraio 2026, p. 96 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384~art57 · fonte del testo