Art. 56 — Assenze obbligatorie
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita', escluse quelle legate alla necessita' di effettuazione delle relative prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
