Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.

Testo vigente dal 6 marzo 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 10/2006

    Parametro
    13 gennaio 2006

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 3 Provvidenze per il personale di magistratura · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 cost. · Art. 7 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-17;44~art21 · fonte del testo