Art. 32 — Locali per le rappresentanze sindacali
In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti e' consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali all'interno della struttura. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiestas, di un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della struttura.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
