Art. 31 — Diritto di affissione
Le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
