Art. 100 — Locali per le rappresentanze sindacali
In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti » consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, all'interno della struttura. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.
Testo vigente dal 19 dicembre 1990
