Art. 30 — Locali per le rappresentanze sindacali
Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni piu' favorevoli esistenti, in ciascuna unita' amministrativa con almeno cento dipendenti e' consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura. Nelle unita' amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
