Art. 86
[1]Calcolo e conteggio delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito. aperte
[2]1. Le spese di trasporto aereo relative alle corrispondenze aeree in transito aperte sono calcolate in linea di massima secondo le indicazioni dell'articolo 85 paragrafo 2 ma in base al peso netto di queste corrispondenze. Esse sono stabilite sulla base di un certo numero di tariffe medie che non possono essere superiori a dieci e ciascuna delle quali, relativa ad un gruppo del paese di destinazione, e determinata in funzione del tonnellaggio della corrispondenza sbarcata nei vari punti di destinazione di questo gruppo. L'importo di queste spese che non puo' superare quelle pagate per il trasporto e' maggiorato del 5 per cento.
[3]2. Il conto delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito aperte e' effettuata in linea di massima, in base ai dati delle rilevazioni statistiche effettuate ogni anno in conformita' con le disposizioni dell'articolo 214, paragrafo 1.
[4]3. Il conto e compilato in base al peso effettivo qualora si tratti di corrispondenze disguidate, impostate a bordo di navi o trasmesse a frequenze irregolari o in quantitativi eccessivamente variabili. Tuttavia questo conteggio viene effettuato solo se l'Amministrazione intermediaria chiede di esser retribuita per il trasporto di queste corrispondenze.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
