Art. 7 — Stipula contratti - Efficacia
I contratti sono stipulati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita' di Stato, ovvero mediante sottoscrizione di scrittura privata anche nella forma di scambio di corrispondenza, quando la natura o le caratteristiche dei beni da acquistare e il loro valore lo consentono. La sottoscrizione e' apposta dal Garante. Le spese relative gravano sulla controparte. Intervenuta la stipula, i contratti sono validi ed immediatamente eseguibili. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Testo vigente dal 8 settembre 1992
