I contratti sono stipulati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita' di Stato, ovvero mediante sottoscrizione di scrittura privata anche nella forma di scambio di corrispondenza, quando la natura o le caratteristiche dei beni da acquistare e il loro valore lo consentono. La sottoscrizione e' apposta dal Garante. Le spese relative gravano sulla controparte. Intervenuta la stipula, i contratti sono validi ed immediatamente eseguibili. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

Testo vigente dal 8 settembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371~art7 · fonte del testo