[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1966 SULLE LINEE DI CARICO. Le parti al presente Protocollo, Essendo parti alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, fatta a Londra il 5 aprile 1966, Riconoscendo che detta Convenzione contribuisce notevolmente al miglioramento della sicurezza delle navi e dei beni in mare nonche' della salvaguardia della vita umana a bordo delle navi, Riconoscendo altresi' la necessita' di migliorare ulteriormente le disposizioni tecniche di detta Convenzione, Riconoscendo altresi' che e' necessario introdurre in detta Convenzione disposizioni in materia di visite e di rilascio dei certificati che siano in armonia con le corrispondenti disposizioni di altri strumenti internazionali, Ritenendo che il modo migliore di far fronte a tale necessita' e' di stipulare un protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Obblighi generali 1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo e dei suoi Annessi, che sono parte integrante del presente Protocollo. Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi Annessi. 2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico (in appresso denominata "la Convenzione") ad eccezione dell'articolo 29, si applicano tra le Parti al presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunciate nel presente Protocollo. 3. Le Parti al presente Protocollo applicano alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato che non e' Parte alla Convenzione ed al presente Protocollo le prescrizioni della Convenzione e del presente Protocollo nella misura in cui cio' e' necessario per non far beneficiare queste navi di condizioni piu' favorevoli.

Testo vigente dal 10 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;371~arti · fonte del testo