Art. 6 — Accertamenti sanitari
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1994 al 22 gennaio 2002. 204 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La dipendenza da causa di servizio dell'infermita' o lesione contratta dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente e' assegnato. La Commissione e' composta di due ufficiali medici e di un esperto esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino particolari infermita' o lesioni, puo' essere chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo, un medico specialista. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato e la relazione predisposta dall'amministrazione, effettua entro trenta giorni una visita, al termine della quale redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale, oltre che le generalita' dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrita' fisica, devono risultare:
tolto: a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione di cui al comma 1;
tolto: b) elementi circa la tempestivita' dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e sulla data di stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso;
tolto: c) il voto consultivo espresso dal medico specialista. Il verbale e' trasmesso all'amministrazione richiedente entro venticinque giorni dalla visita collegiale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;349~art6 · fonte del testo
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