Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2004

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 2000 al 9 aprile 2004. 385 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: l. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di primo e secondo ufficiale, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti ancora iscritto negli elenchi del personale volontario, e' inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di funzionario tecnico antincendio volontario. 2. I capi squadra volontari, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino assegnati, negli ultimi cinque anni, presso distaccamenti volontari, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di capo reparto volontario nei limiti del contingente stabilito dall'articolo 4 per ciascun distaccamento. 3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e trasferito, per cambio di residenza o domicilio, in altro distaccamento volontario, e' iscritto presso la nuova sede di servizio volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'articolo 4 per le relative qualifiche, conservando l'anzianita' e la qualifica precedentemente possedute. 4. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessita' dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse, 5. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. l570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche' dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria. 6. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 196l, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario e' regolato dalle norme in vigore per il personale permanente. 8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attivita' di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilita' permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente ed ausiliario di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 FEBBRAIO 2004, N. 76

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-02;362~art24 · fonte del testo