Art. 5 — Commissione esaminatrice
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2004 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, composta da:
tolto: a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente;
tolto: b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
tolto: c) un funzionario del CONI, membro. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri. Gli oneri per il funzionamento della Commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 1245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, centro di responsabilita' n. 3 - Segretariato generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;83~art5 · fonte del testo
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