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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 27 settembre 2022. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Non appena la diagnosi di una delle malattie di cui all'allegato I e' stata ufficialmente confermata, l'autorita' competente delimita attorno all'azienda infetta una zona di protezione, di raggio minimo di tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri; nella delimitazione si tiene conto dei fattori di carattere geografico, amministrativo, ecologico ed epidemiologico connessi alla malattia e delle strutture di controllo. Qualora sia interessato il territorio di piu' Stati membri la delimitazione delle zone di cui al comma 1 avviene in collaborazione tra le autorita' competenti degli Stati membri o, se necessario, in sede comunitaria. Il Ministero della sanita', sentita la regione interessata o su sua richiesta, puo' promuovere in sede comunitaria la modifica dei limiti delle zone di cui al comma 1 e della durata delle misure restrittive, tenendo conto di quanto segue:

tolto: a) situazione geografica e fattori ecologici;

tolto: b) condizioni meteorologiche;

tolto: c) presenza, distribuzione e specie dei vettori;

tolto: d) risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'articolo 7;

tolto: e) risultati degli esami di laboratorio;

tolto: f) misure di lotta effettivamente applicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;362~art9 · fonte del testo