Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 27 settembre 2022. 293 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: All'interno della zona di sorveglianza l'autorita' competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:
tolto: a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
tolto: b) divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati;
tolto: c) divieto di transito, salvo deroga concessa dall'autorita' competente nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
tolto: d) trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
tolto: e) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati, sotto controllo ufficiale, direttamente ad un macello designato dall'autorita' competente per una macellazione di necessita' e d'urgenza; lo spostamento puo' essere autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartententi alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello e' preavvertito dell'invio degli animali. Le misure di cui al comma 1 sono mantenute per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'eliminazione dall'azienda di tutti gli animali come stabilito dall'articolo 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'articolo 14; tuttavia, se la malattia viene trasmessa da un insetto vettore, il Ministero della sanita' puo' fissare la durata di applicazione delle misure e stabilire le modalita' relative all'eventuale introduzione di animali sentinella; il Ministero della sanita' informa immediatamente, in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;362~art11 · fonte del testo
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