Art. 35 — Conto consuntivo

Il conto consuntivo e' predisposto a cura del segretariato generale entro il 31 marzo di ciascun anno. Previo esame del Collegio dei revisori, il rendiconto viene sottoposto dal presidente all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile. Nel conto consuntivo sono indicate le entrate e le spese di competenza dell'anno, rispettivamente accertate e impegnate, riscosse o rimaste da pagare, nonche' la gestione dei residui attivi e passivi. Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto delle spese, con i documenti giustificativi, e' trasmesso alla Corte dei conti.

Testo vigente dal 29 novembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art35 · fonte del testo