Le armi di cui agli articoli 14, 16, 21, 22 e 23 possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni della Polizia di Stato.

Testo vigente dal 11 novembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359~art28 · fonte del testo