Il munizionamento autopropulso in dotazione speciale di reparto deve essere idoneo allo svolgimento di azioni nebbiogene o contro opere resistenti; deve avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.

Testo vigente dal 11 novembre 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359~art23 · fonte del testo