Art. 23 — Munizionamento autopropulso
Il munizionamento autopropulso in dotazione speciale di reparto deve essere idoneo allo svolgimento di azioni nebbiogene o contro opere resistenti; deve avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.
Testo vigente dal 11 novembre 1991
