Finanziamenti L'istituto provvede al finanziamento della propria attivita' e delle proprie strutture:

  • a)con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
  • b)con erogazioni da parte di enti pubblici e privati e di singole persone;
  • c)con proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
  • d)con proventi di pubblicazioni curate dall'istituto stesso;
  • e)con eventuali rendite patrimoniali;
  • f)con eventuali eredita', legati e donazioni.

Testo vigente dal 10 dicembre 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520~art24 · fonte del testo