[1]Finanziamenti

[2]L'Istituto provvede al finanziamento delle proprie attivita': con fondi stanziati dal Ministero della pubblica istruzione; con fondi erogati da enti pubblici e privati e da singole persone; con proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; con proventi delle pubblicazioni da esso curate; con eventuali rendite patrimoniali; con eventuali lasciti e donazioni.

Testo vigente dal 23 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517~art20 · fonte del testo