Segretario Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419. Il segretario: partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto al voto e cura la stesura dei relativi verbali; d'intesa con il presidente, predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, assicura il coordinamento funzionale delle attivita' dell'Istituto; sovrintende all'attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizioni impartite dal presidente, sia il funzionamento degli uffici; sovrintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilita', alla cassa e, in genere, a tutto quanto riguarda l'attivita' dell'Istituto; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 29, insieme al presidente, gli ordini d'incasso e i titoli di spesa; esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio direttivo e dal presidente; il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal funzionario della carriera direttiva, di qualifica piu' elevata, in servizio presso l'Istituto.

Testo vigente dal 7 aprile 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591~art20 · fonte del testo