[1]Firma degli atti della Regione

[2]Il Presidente delega agli Assessori la firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Il Presidente puo' delegare la firma di particolari atti, stabiliti nell'apposito Regolamento interno della Giunta, approvato dalla Giunta stessa, anche al Segretario generale o ai funzionari da lui proposti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art37 · fonte del testo