Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono essere:

  • a)introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
  • b)detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
  • c)allevati o coltivati, anche in confinamento;
  • d)trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
  • e)venduti o immessi sul mercato;
  • f)utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
  • g)posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
  • h)rilasciati nell'ambiente.

Testo vigente dal 30 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230~art6 · fonte del testo