Art. 49 — DIFFUSIONE DI MATERIALE SINDACALE
1.- La stampa sindacale ed il materiale di contenuto sindacale da diffondere ed affiggere nei locali aziendali negli appositi spazi o bacheche messi a disposizione dell'Azienda deve, in conformita' alle disposizioni generali sulla stampa, recare l'indicazione della Organizzazione Sindacale che lo ha elaborato e prodotto, quale che sia il livello nazionale, regionale o locale della stessa. Copia delle comunicazioni affisse dovra' essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale interessata. 2.- La deaffissione, secondo le norme generali sulla stampa, potra' avvenire a seguito di apposito ordine dell'Autorita' Giudiziaria.
Testo vigente dal 8 agosto 1992
