Art. 48 — PASSAGGIO AD ALTRO SETTORE O PROFILO
1.- L'Azienda, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso assunzioni, puo', a domanda, disporre il passaggio dei dipendenti da un settore o profilo all'altro del medesimo livello retributivo, anche di altra area, purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del passaggio e salvo che il profilo professionale richiesto escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono. 2.- Nel caso di presentazione di piu' domande rispetto ai posti disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianita' complessiva di servizio, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza. 3.- Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per minimo tabellare, superminimo se piu' favorevole e salario di anzianita' ed acquisisce dalla data del passaggio le indennita' specifiche del nuovo profilo professionale, nelle misure previste per questo. 4.- Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo settore o profilo, ove necessario, possono essere previsti appositi corsi di formazione o aggiornamento obbligatori. 5.- L'impiego di personale Controllore del Traffico Aereo, Esperto di Assistenza al Volo, Previsore Meteo e Pilota in posizioni di lavoro non di turno e/o di ufficio non configura in alcun modo passaggio ad altro settore o profilo, prevedendo le specifiche attivita' nella loro effettiva esplicitazione funzionale la copertura di posizioni di lavoro sia operative in senso stretto che di supporto diretto o indiretto all'operativo secondo i modelli organizzativi fissati dall'Azienda ed imposti dalle necessita' di resa dei servizi gestiti. Conseguentemente il personale in titolo mantiene in ogni caso il trattamento economico stabilito in relazione alle sue caratteristiche professionali, con la sola esclusione dei compensi e premi connessi all'impiego in turno. Di norma il personale suddetto e' impiegabile:
- a)negli uffici operazioni, impiego ed esercizio, addestramento, elaborazione dati e nelle eventuali posizioni di Staff degli Enti operativi periferici;
- b)nel Servizio Centrale Tecnico-operativo e nel Centro di Formazione e Qualificazione Professionale;
- c)negli altri Servizi della Direzione Generale limitatamente alle funzioni ed attivita' connesse alla sicurezza del volo ed al controllo della regolarita' dell'esercizio, ricerca e/o sviluppo e sperimentazione, tassazione e tariffazione, centri di elaborazione dati operativi, relazioni sindacali, pianificazione e programmazione, sicurezza del lavoro e degli impianti. 6.- La quota di personale cosi' impiegata non puo' superare il 20% della dotazione organica complessiva dello specifico settore.
Testo vigente dal 8 agosto 1992
