1.- L'Azienda a livello nazionale presso la Sede Centrale e nelle unita' produttive con almeno 200 dipendenti, porra' unitariamente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente regolamento, per l'esercizio delle loro funzioni, un locale comune tecnicamente ed opportunamente attrezzato all'interno dell'unita' produttiva o nelle vicinanze di essa. 2.- Nelle unita' produttive con numero di dipendenti inferiori a 200 la Direzione mettera' temporaneamente a disposizione delle rappresentanze sindacali predette -a richiesta- un locale idoneo per il tempo necessario. Nel corso di piu' richieste per il medesimo giorno ed orario vale la priorita' della domanda.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art54 · fonte del testo