1.- Fermo restando quanto previsto dalle specifiche normative in materia di tutela della salute e dell'integrita' fisica dei lavoratori dell'Azienda, i dipendenti, tramite le OO.SS.NN. maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente regolamento, ed in modo unitario, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrita' fisica. A tal fine le predette Organizzazioni Sindacali concorderanno con la Direzione aziendale la scelta degli Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro. L'Azienda assumera' a proprio carico l'onere delle indagini concordate. Qualora non venga raggiunto un accordo sulla scelta degli istituti predetti o su uno di essi in rapporto ad un caso specifico, i dipendenti, sempre tramite le predette rappresentanze, potranno ricorrere ad Istituti o a tecnici particolarmente qualificati nella materia iscritti agli albi professionali senza oneri a carico dell'Azienda. I predetti Istituti e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie, tecniche, metodologie e programmi di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. 2.- Possono essere istituiti:

  • a)registro dei dati ambientali e biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda, nel quale saranno annotati, i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al precedente comma in ordine ai seguenti fattori: microclima ed altri principali fattori che interessano l'ambiente di lavoro, nonche' per settori di impiego i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune;
  • b)un libretto sanitario e di rischio per ciascun lavoratore, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'Azienda di iniziativa o a seguito di indagine concordata, le visite di idoneita' psico- fisica, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i rischi derivanti dalle mansioni cui e' adibito il lavoratore; il lavoratore fara' redigere dal medico di fiducia ed alleghera' al libretto la propria anamnesi lavorativa. 3.- Le disposizioni di cui sopra dovranno essere coordinate con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie (con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art43 · fonte del testo