Art. 44 — INDIVIDUAZIONE MALATTIE PROFESSIONALI
1.- Ferma restando la applicabilita' delle particolari normative vigenti in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti aziendali, la tutela della salute dei dipendenti esposti a particolari e diversificati rischi attuali e potenziali inerenti le specifiche attivita' lavorative, necessita oltre che di controlli periodici, della osservanza di interventi preventivi effettuabili anche attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, delle procedure operative, delle tecniche e strumentazioni disponibili. 2.- L'Azienda continuera', oltre che ad applicare le leggi vigenti in materia, a promuovere la ricerca e la definizione delle cause di rischio particolari e tipiche del settore che possano individuare malattie professionali, con particolare e specifica attenzione alle situazioni di lavoro del contollo del traffico aereo; e' assunto in tale quadro l'obiettivo dell'attuazione di tutte le misure idonee, sotto il profilo ordinamentale in primo luogo, al riconoscimento delle patologie che emergeranno quali malattie professionali ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore relative anche alla tutela economica dei dipendenti. Saranno valutate piu' circostanziate situazioni di rischio, derivanti da fattori per i quali non sia prevista una specifica incidenza ai fini della individuazione di malattie professionali (es. per i CTA, stress ripetuto e continuato) -sulla base anche di proposte specifiche di Enti, Associazioni ed Organizzazioni nazionali ed internazionali di indiscussa autorita' e competenza e dei risultati degli studi gia' in corso a livello aziendale- al fine di farle positivamente ed inequivocabilmente convalidare dai competenti organi ministeriali tenuto conto della loro dimostrata applicabilita'.
Testo vigente dal 8 agosto 1992
