1.- La retribuzione oraria si determina dividendo i minimi retributivi mensili di riferimento previsti al comma 1, lettera b), dell'art. 27 per il coefficiente 156 ovvero 150 (rispettivamente per orari settimanali di lavoro di 36 e 35 ore). 2.- La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile come sopra determinata (minimi retributivi mensili di riferimento) per 26.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art29 · fonte del testo