Art. 4 — Abrogazioni

Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, ((commi 1 e 4)), 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Testo vigente dal 20 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1998 al 20 aprile 2001. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, tolto: comma aggiunto: commi 1 e 4, 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-28;351~art4 · fonte del testo