Art. 4 — Abrogazioni
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, ((commi 1 e 4)), 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Testo vigente dal 20 aprile 2001
