Art. 8 — Abrogazioni
Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogati gli articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Testo vigente dal 16 luglio 1998
