Art. 20 — Servizio di cassa interno
All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa. Con il fondo di cui al comma 1 si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonche' al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennita' di missione. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 10 marzo 2010
