Art. 21 — Attività contrattuale

In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attivita' contrattuale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente. I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.

Testo vigente dal 10 marzo 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34~art21 · fonte del testo