Art. 17 — Residui

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi. Annualmente e' compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili, nonche' quelle rimaste da riscuotere. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti e' tenuto ad esprimere il suo parere. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

Testo vigente dal 10 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34~art17 · fonte del testo