Art. 27 — Residui
Le entrate accertate ma non riscosse durente l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito tra i residui degli anni precedenti somme che non isano state compese nella competena dei relativi esercizi finanziari.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
