Art. 11 — Gestione dei residui

Le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono iscritte, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel bilancio consuntivo. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo. In nessun caso puo' essere iscritta tra i residui alcuna somma, in entrata o in uscita, che non sia compresa tra le competenze degli esercizi anteriori. Dopo il 31 dicembre non e' piu' possibile impegnare somme sulle disponibilita' del relativo esercizio finanziario.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art11 · fonte del testo