Art. 18 — Disciplina dei beni d'uso
I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
Testo vigente dal 10 marzo 2010
