Art. 31 — Formazione
La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione, possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le piu' elevate professionalita', anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole amministrazioni. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di alta specializzazione tecnico-scientifica. Interventi specifici saranno diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, formuleranno al Dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93. I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di servizio e concentrati, ove possibile, in sedi dell'amministrazione capoluoghi di provincia. Al personale che partecipa ai corsi compete il trattamento di missione in base alle vigenti disposizioni. Per i segretari comunali la materia resta disciplinata dalle disposizioni in atto vigenti.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
